Al fine di informare tutti i cacciatori sardi su ciò che prevede la Legge sugli ATC (ambiti territoriali
di caccia) si riportano i principali articoli di Legge 157/92 e legge Regionale 23/98:
Legge Nazionale 157/92
14. Gestione programmata della caccia.
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale
destinato alla caccia Legge 157/1992 aggiornata alla L. 4 giugno 2010, n. 96 – Legge comunitaria 2009 Pag 9 /25
programmata ai sensi dell’articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali,
possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di
caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati
censuari, l’indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal
rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento
fisso, ed il territorio agrosilvo- pastorale nazionale (17).
4. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l’indice di densità venatoria minima per il
territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini
e tradizioni locali.
Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio
venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, nella
zona faunistica delle Alpi (18).
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all’amministrazione competente, ha diritto
all’accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui
risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione,
previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi
dell’articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell’agricoltura e
delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell’agricoltura e delle
foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi
novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione,
che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell’agricoltura e delle
foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l’altro, le modalità di
prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata
in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad
eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità
quinquennale.
8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con
delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori
superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante
censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i
criteri di priorità per l’ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla
gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei
comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non
residenti ammissibili e ne regolamentano l’accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in
misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei
componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio
nazionale per l’ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l’organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione
delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli
habitat, provvede all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l’alimentazione
naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la
differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
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c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di
danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli
apprestamenti diambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la
cui ubicazione non deve comunque ostacolare l’attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli
appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è
necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti
fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme
regionali, non è applicabile l’articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L’appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si
produca modifica di sito.
14. L’organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all’erogazione di contributi per il
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività
venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione
dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per
provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell’ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone
dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e
le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze
esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e
nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla
suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per
l’esercizio di caccia nel territorio di competenza.
16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i
limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro,
soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella
acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino
ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di
abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare
fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa
agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l’immissione e
l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
Legge Regionale 23/98
(Organi preposti al governo della fauna selvatica e all’esercizio venatorio)
Art.7
Organi di tutela
1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione
dell’esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge:
a) l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente;
b) il Comitato regionale faunistico;
c) le Province;
d) i Comitati provinciali faunistici;
e) i Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).
Art.12
Compiti delle Province
1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell’ambiente, della fauna e in materia di
caccia nei limiti di cui alla presente legge.
2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provinciali faunistici.
3. Le Province, in particolare, provvedono:
a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio;
b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione
naturale di fauna
selvatica, nonché i piani di immissione;
c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura e delle
zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all’Assessorato regionale
della difesa
dell’ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l’addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su
selvaggina allo stato naturale;
e) a vigilare sull’osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal piano regionale faunistico – venatorio e
dal calendario venatorio;
f) a seguire l’andamento della riproduzione delle specie selvatiche;
g) a curare l’immissione di idonee specie selvatiche autoctone;
h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;
i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di
competenza;
l) a collaborare con gli organismi competenti per l’attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del
territorio a fini faunistici, alla conservazione dell’ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla
consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all’esercizio della
caccia;
m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;
n) a vigilare sull’attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti
territoriali di caccia;
o) a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.
4. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente
articolo e per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici, di cui all’articolo 13, e delle Commissioni per
l’abilitazione venatoria di cui all’articolo 45.
Art.16
Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia
1. I Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) esercitano compiti di gestione faunistica e di
organizzazione dell’esercizio venatorio all’interno dell’A.T.C.
2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della
consistenza faunistica e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano
faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall’Assessorato della difesa dell’ambiente.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di
tecnici di provata esperienza nella materia.
Art.17
Composizione ed istituzione dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia.
1. Il Comitato direttivo dell’A.T.C. è così composto:
a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello territoriale;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconociute, maggiormente
rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali,
maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;
d) due rappresentanti designati dalla Provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei
Comuni;
e) il responsabile dei servizi veterinari dell’azienda – USL competente per territorio con funzioni consultive.
2. Il Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio. Se L’A.T.C. si estende nel territorio di più
Province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla Provincia che ha il
maggior territorio ricompreso nell’A.T.C..
3. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnnovi del Consiglio
provinciale.
4. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di
viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.
Art.18
Funzionamento del Comitato direttivo dell’A.T.C.
1. All’atto dell’insediamento i componenti il Comitato direttivo dell’A.T.C. eleggono il Presidente. Le sedute del
Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a
maggioranza dei presenti.
2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In
tal caso l’Amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da
parte dell’organismo rappresentato in seno al Comitato.
ATTENZIONE LEGGETE BENE
CAPO III
(Organizzazione gestionale della caccia programmata)
Art.52
Istituzione dell’ambito territoriale di caccia programmata – (A.T.C.)
Istituzione dell’ambito territoriale di caccia programmata – (A.T.C.)
4. Nel territorio regionale destinato all’attività di caccia sono istituiti gli ambiti territoriali di caccia programmata
(A.T.C.) individuati sulla base delle caratteristiche faunistico – ambientali del territorio, delle consuetudini, delle
tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile sul territorio.
2. Nell’individuazione dell’A.T.C. il piano faunistico – venatorio regionale dovrà fare riferimento:
4. ai confini naturali ed alle opere rilevanti;
b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano stesso.
3. Gli ambiti territoriali di caccia hanno carattere subprovinciale e sono individuati in un numero compreso tra
otto e sedici fatta eccezione per le isole di La Maddalena, Sant’Antioco e San Pietro, che vengono
immediatamente istituite in A.T.C. all’entrata in vigore della presente legge.
4. Per particolari esigenze di conservazione delle realtà geografica e faunistico-ambientale gli ambiti territoriali
di caccia possono estendersi in territori di più province.
5. La proposta di piano provinciale di cui alla lettera a), comma 3, dell’articolo 12, contiene anche la proposta di
delimitazione degli ambiti territoriali di caccia.
6. La prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia con dimensione sub – provinciale ha carattere
sperimentale e può essere modificata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche
prima della revisione del piano faunistico regionale.
7. La modifica della prima delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è adottata con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente, sentito il parere della Commissione
consiliare competente in materia e del Comitato regionale faunistico.
Art.53
Gestione dell’A.T.C.
4. Ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.), come individuato dal piano faunistico-venatorio regionale, è
gestito dal Comitato direttivo di cui all’articolo 17.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge individua i criteri per la gestione tecnica e amministrativa
degli ambiti territoriali di caccia.
3. Il Comitato direttivo provvede a disciplinare:
4. i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti, alla gestione tecnico –
amministrativa degli A.T.C.;
b) l’espletamento delle funzioni amministrative, contabili e finanziarie;
c) le forme di partecipazione democratica dei soggetti interessati alla definizione e all’attuazione del programma
faunistico – venatorio annuale;
d) la nomina del collegio dei revisori dei conti e la loro durata in carica.
4. Per gravi e comprovate esigenze faunistiche ed eccezionali situazioni ambientali o gestionali, il Comitato
direttivo dell’A.T.C., entro 15 giorni dall’emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre eventuali
modifiche alle modalità di esercizio della caccia, mediante:
4. la modifica delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;
b) la modifica del numero delle giornate settimanali e degli orari;
c) la modifica del carniere giornaliero e stagionale relativamente alla fauna stanziale;
d) l’individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di rispetto sulle quali è vietato l’esercizio della
caccia.
5. Il Comitato direttivo dell’A.T.C. dà comunicazione delle proposte all’Assessorato regionale della difesa
dell’ambiente per la loro approvazione. Le limitazioni programmate sono comunicate al Comitato regionale
faunistico che deve esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione. Sulla base di tale parere l’Assessore della difesa dell’ambiente delibera con proprio decreto.
Art.54
Gestione finanziaria dell’A.T.C.
4. Con il piano faunistico – venatorio regionale la Regione indica l’importo massimo e minimo della quota
annuale di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione. La quota di
partecipazione dovuta dai cacciatori non appartenenti all’A.T.C., ammessi a cacce speciali, è rapportata alle
giornate venatorie consentite ed alla quota forfettaria prevista con il piano regionale.
2. Le quote di partecipazione sono introitate dal Comitato direttivo dell’A.T.C. ed impiegate per l’attuazione
degli interventi programmati.
3. Le altre entrate dell’A.T.C. sono costituite:
4. dalla quota delle tasse di concessione regionale per i contributi da erogarsi ai proprietari ed ai conduttori di
fondi rustici per l’inclusione negli ambiti territoriali di caccia;
b) dalla quota delle tasse di concessione regionale per i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari e ai
conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, provocati alla produzione agricola e zootecnica e alle
opere approntate su terreni coltivati o a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e
dall’attività venatoria.
4. Ogni Comitato direttivo dell’A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti dei compiti attribuiti dalla presente legge e
delle disponibilità di bilancio.
5. Il Comitato direttivo dell’A.T.C. approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente
quello cui si riferisce e provvede ad inviarlo alla Provincia e alla Regione, corredato della relazione del Collegio
dei revisori dei conti, entro i trenta giorni successivi. Esso provvede altresì ad approvare, entro il 28 febbraio di
ogni anno, il rendiconto tecnico – finanziario relativo all’esercizio precedente, corredato dalla relazione del
Collegio dei revisori, e ad inviarlo alla Provincia e alla Regione entro i trenta giorni successivi.
Art.55
Accesso all’A.T.C.
4. Ogni cacciatore, previa domanda al competente Comitato direttivo, ha diritto di accesso in un ambito di
caccia prescelto per l’esercizio dell’attività venatoria nei confronti della fauna stanziale e stanziale nobile. Per gli
stessi fini può avere accesso ad altri ambiti, nei limiti di densità venatoria, stabiliti dal piano faunisticovenatorio
regionale e avuto riguardo alle priorità indicate dagli articoli seguenti.
2. L’esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria può essere esercitato in tutti gli A.T.C..
3. L’opzione dell’ambito prescelto ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 31 maggio il
cacciatore non fa pervenire richiesta di modifica dell’indicazione contenuta nel tesserino regionale.
4. Il Comitato direttivo dell’A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di partecipazione del cacciatore, fino al
limite di disponibilità indicato nel piano faunistico – venatorio regionale e sulla base delle priorità stabilite
all’articolo 56, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, provvedendo a comunicare, nei quindici giorni
successivi, le decisioni assunte all’interessato ed all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente.
5. Il Comitato direttivo dell’A.T.C. provvede all’iscrizione delle scelte compiute nel tesserino regionale di caccia.
6. La Regione trasmette ad ogni Comitato direttivo degli A.T.C. ed alle province l’elenco aggiornato dei
cacciatori residenti ed ammessi nei territori di competenza.
7. Avverso il mancato accoglimento dell’istanza di opzione, il cacciatore può presentare ricorso alla Regione
entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
8. La Regione decide nei quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso, adottando anche provvedimenti
sostitutivi in caso di irregolarità o di abusi nel riconoscimento del diritto.
Art.56
Ammissione all’A.T.C.
4. Il cacciatore partecipa di diritto all’A.T.C. comprendente il Comune in cui
ha la residenza anagrafica o risulta
essere iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), ovvero
in cui sia stato iscritto per almeno
cinque anni, anche non consecutivi.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la precedente iscrizione
per almeno due anni in una
associazione per le zone autogestite di caccia, istituite nel territorio del
comprensorio faunistico omogeneo ai
sensi degli articoli 51 e 73 della legge regionale n. 32 del 1978, dà diritto a
partecipare all’A.T.C.
ricomprendente, anche in parte, la zona autogestita.
3. Gli ulteriori posti che risultano disponibili, dopo aver accolto le scelte
compiute dagli aventi diritto di cui ai
commi precedenti, sono assegnati dal Comitato direttivo dell’A.T.C. ai
cacciatori richiedenti secondo le seguenti
priorità:
4. residenti nella Provincia ove ha sede l’A.T.C.;
b) residenti nelle altre Province della Regione;
c) residenti in altre Regioni.
4. In ogni A.T.C., il Comitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo conto
delle priorità indicate nei
precedenti commi e previo assenso della Regione, un numero di cacciatori
superiori alla densità venatoria
indicata dal piano faunistico – venatorio regionale, quando siano accertate
modificazioni positive della
popolazione faunistica o si sia manifestata l’esigenza di provvedere a
specifici prelievi a tutela delle produzioni
agricole.
5. Con il regolamento di attuazione della presente legge, saranno individuati i
criteri sull’ordine di precedenza di
cui bisogna tener conto ai fini dell’assegnazione dei cacciatori agli A.T.C.
prescelti, avuto riguardo alle priorità
individuate ai precedenti commi.
Art.57
Partecipazione all’A.T.C.
4. I cacciatori ammessi all’A.T.C. partecipano alla sua gestione e corrispondono al Comitato direttivo la quota
annuale di cui all’articolo 54. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato direttivo
dell’A.T.C. prevede una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento.
2. L’addestramento dei cani è consentito al cacciatore nell’A.T.C. in cui ha facoltà di accesso.
3. Nell’A.T.C. il cacciatore ha il dovere di:
4. collaborare alla gestione faunistica, partecipando alle attività programmate;
b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
c) rispettare le limitazioni dell’esercizio venatorio indicate nel programma venatorio predisposto dal Comitato
direttivo.
Art.59
Risarcimento danni
4. I danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere
approntate nei terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività
venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non
siano oggetto di altre provvidenze.
2. Fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l’allevamento della
selvaggina a scopo di studio e ripopolamento.
3. Fa carico ai rispettivi titolari, o agli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni
provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende
faunistico – venatorie, nelle aziende agri – turistico – venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di
addestramento per i cani e per le gare degli stessi.
4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l’erogazione dei risarcimenti di cui
al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano
faunistico venatorio
regionale.
Qui sopra ho evidenziato gli articoli e i commi a mio avviso più importanti affichè il lettore possa farsi un quadro
sintetico della Normativa (Nazionale e Regionale) vigente.
Nulla è stato aggiunto o tolto ma – ripeto – in alcuni casi solo evidenziato.
Ho ritenuto di riportare questi articoli perché a mio modo di vedere, sia i cacciatori Sardi o non Sardi che
praticano legittimamente l’attività venatoria in Sardegna si rendano conto di cosa porterebbe l’attuazione degli
ATC come prevede la Legge Nazionale e Regionale.
A Voi Cacciatori le conclusioni
Con osservanza
Pietro Pirredda ATTENZIONE: l’articolo qui riportato è frutto di ricerca ed elaborazione di notizie pubblicate sul web e/o pervenute alla redazione.