U.C.S. chiede modifiche Calendario Venatorio 2013/2014 – Ars Venandi

U.C.S. chiede modifiche Calendario Venatorio 2013/2014

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U.C.S. chiede modifiche Calendario Venatorio 2013/2014

ucs

ucsDi seguito riportiamo il testo originale:

 

“Cagliari, 16 luglio 2013

Caro Andrea facendo seguito alla conversazione telefonica ti anticipiamo alcune correzioni da apportare al Calendario venatorio.

 1) Tenuto conto della L.R. 7 febbraio 2002 n. 5 let. B che decreta che la caccia alla Tortora (Streptopelia turtur) è consentita dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate; per evitare erronea interpretazione della Legge e conseguente incorrere in sanzioni chiediamo che questo selvatico venga cacciato nelle giornate del 1 e 5 settembre con quantitativo di capi di 15 per la 1 giornata e di 10 per la 2 giornata. Tenuto presente che Regioni come Marche, Umbria, Toscana e altre, aprono per 3 giornate per 10 capi a giornata.

2) Il non aprire l’attività venatoria al 1 novembre con la motivazione che ricade nel giorno di venerdì che insieme al martedì sono giorni di silenzio venatorio con la L.N. 157/92 è palesemente una violazione dei diritti dei cacciatori sardi, vero che la L.R. 23/98 decreta che per quanto non riportato in essa si tiene conto della L.N. 157/92 (quadro) ma tenuto presente che L.R. 23/98 ben definisce all’art. 49 paragrafo 2 quale siano i giorni consentiti per l’attività venatoria in Sardegna, ovvero giovedì, domenica e tutti i festivi infrasettimanali (ne è prova che anche nei recenti anni: 2002, 2005, 2011 il 1 novembre sia sempre stata consentita l’attività venatoria nonostante siano stato di martedì o venerdì.

3) In spirito di piena collaborazione non entriamo in diatriba sull’eventuale riduzione degli orari dell’attività venatoria che com’è indubbio per la stragrande maggioranza della fauna sia lecito dall’alba al tramonto è anche vera e comprovata così come legittimato in tutti gli altri paesi europei quest’attività è svolta da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto per le note caratteristiche di questa fauna e per il fatto che non si può arrecare disturbo ad altre specie di selvatici, rammentiamo più che sino a pochi anni addietro questa attività era consentita da 2 (due) ore prima dell’alba a 2 (due) ore dopo il tramonto. In attesa di una tua convocazione rimaniamo sempre a disposizione per ogni collaborazione e che si evitino conflitti tra le categorie evitando che linee di pensiero palesemente anti caccia prevalgono sul tecnico-scientifico e il buonsenso collaborativo.

Bonifacio Cuccu

Robin Roberto Roverati”

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Avendo ricevuto il Decreto di Codesto Assessorato n°15224/DecA/19 del 04.07.2013, è con profondo rammarico che debbo constatare che l’esercizio dell’attività venatoria all’interno delle Zone di Protezione Speciale, è consentito, anche per questa stagione venatoria, col solo utilizzo di munizionamento atossico in attuazione, presumibilmente, delle misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale di cui al D.M. 184 del 17.10.2007.

Tale divieto appare una ingiustificata prescrizione all’esercizio venatorio che non trova alcun riscontro tecnico scientifico, etico venatorio ne tantomeno nel succitato Decreto Ministeriale che all’art. 5 comma 1 lett. d recita “Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome….provvedono a porre i seguenti divieti:……… d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più estreme a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.

È evidente che nessuna restrizione è imposta dal D.M. relativamente al munizionamento da utilizzare al di fuori degli habitat elencati anche se ricadenti all’interno delle stesse ZPS.

Quanto riportato all’art. 12 del Decreto n°15224/DecA/19 da Voi emanato si configura come un illegittimo divieto imposto da Codesto Assessorato il cui unico fine appare quello sanzionatorio a danno di chi ivi esercita l’attività venatoria, tenuto conto oltretutto che l’individuazione dei limiti delle ZPS è lasciata alla libera interpretazione dei cacciatori e degli agenti di polizia giudiziaria cui è demandato il controllo non esistendo, sul territorio regionale, alcuna tabellazione o altra forma legittima di delimitazione.

Certo che la Sua Autorevole posizione possa chiarire quanto significato e porre rimedio a quello che potrebbe essere un mero errore di interpretazione mi pregio di inviarLe i miei più distinti saluti.

 

Il Presidente dell’U.C.S. Sezione Provinciale di Cagliari

Gian Paolo De Bei

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