Peste suina: le prescrizioni sanitarie per i cacciatori – Ars Venandi

Peste suina: le prescrizioni sanitarie per i cacciatori

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Peste suina: le prescrizioni sanitarie per i cacciatori

Di seguito riportiamo le disposizioni contenute nel Decreto n. 30 del 04/06/2012
OGGETTO: Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana. Anno 2012.

1. L’Assessorato dell’Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica annualmente all’Assessorato
alla Sanità l’elenco delle Aziende agri-turistico-venatorie, delle zone in concessione per l’esercizio
della caccia autogestita.
2. I cinghiali allevati nelle aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposti su base annuale ai controlli
sierologici per la PSA secondo la numerosità prevista nell’allegato 3 in occasione di catture oppure
dell’abbattimento.
3. I proprietari dei luoghi di ritrovo da utilizzarsi al termine delle battute di caccia devono comunicare
alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente, che ne tiene appositi
elenchi, l’ubicazione degli stessi. Tali luoghi di raccolta non possono essere situati presso aziende
suinicole.
4. Nei luoghi di raccolta si deve provvedere alla distruzione dei visceri dei cinghiali abbattuti mediante
infossamento o incenerimento; é fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di
abbandono nelle campagne di qualsiasi parte dei visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
5. Le carni dei cinghiali abbattuti nella zona infetta nel selvatico di cui all’allegato n. 18 devono essere
consumate in ambito locale; i visceri e le parti non destinate al consumo sono trattate con modalità
tese a scongiurare l’eventuale diffusione dei virus pestosi.
6. I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinvengano cinghiali morti, in assenza
di evidenti cause traumatiche, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della
ASL, che provvede all’esecuzione dell’indagine epidemiologica di cui all’Allegato n. 20 ed all’inoltro
di idonei campioni all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per le opportune indagini di
laboratorio.
7. I Servizi Veterinari delle ASL e il personale del Corpo Forestale territorialmente competenti, vigilano
sui punti di raccolta.
Art. 24 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di pesti suine in suini
selvatici
1. Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in caso di sospetto d’infezione pestosa nei
suini selvatici, adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della
malattia, esaminando anche mediante analisi di laboratorio tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
2. Non appena sia confermato un caso primario di pesti suine in popolazioni di suini selvatici la ASL
provvede a notificare il caso di malattia secondo la modulistica di cui all’allegato 9. Si applicano
inoltre le disposizioni di cui all’art. 15 del D.L.vo n. 54/2004.
3. Il Servizio prevenzione Regionale attiva il gruppo di esperti e dispone che:
a) sia ridefinita la mappa delle zone infette nel selvatico di cui all’allegato 18 nei nuovi casi di peste
suina nel selvatico;
b) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le aziende presenti nella zona infetta;
c) gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta siano sottoposti a sorveglianza ufficiale,
volta ad accertare le condizioni di stabulazione e l’eventuale rischio di contatto con suini selvatici, nonché l’eventuale esercizio di attività venatoria da parte dei titolari o dei dipendenti
delle aziende poste nella zona a rischio;
d) sia distribuito materiale informativo agli allevatori di suini e ai cacciatori;
e) chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre
il rischio di diffusione del virus delle pesti suine;
f) siano effettuate ricognizioni sul territorio volte a segnalare l’eventuale presenza di suini al
pascolo brado, per i quali si applicano le misure di cui all’Art. 12 del presente Decreto;
g) vengano allertate le forze dell’ordine al fine di intensificare i controlli su strada al termine delle
giornate di caccia, ed evitare il trasporto di carni suine al di fuori della zona infetta;
h) il Servizio Veterinario della ASL competente esegua un programma di sorveglianza sierologica
nell’ambito della zona infetta, volto ad escludere o ad accertare l’eventuale presenza della
malattia nei suini domestici.
Art. 25 Programma di Eradicazione delle Pesti Suine in Popolazioni di Suini Selvatici
1. Nelle zone infette nel selvatico sono sempre adottate le seguenti misure:
a) Divieto di caccia;
b) In deroga al divieto di cui alla lettera a) la ASL competente, sentito il Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale (CFVA), può autorizzare i cacciatori ad organizzare un sistema di raccolta
e conferimento dei cinghiali abbattuti, rispettando le seguenti prescrizioni:
1) per ogni cinghiale abbattuto, di ogni categoria di età, deve essere prelevato un campione di
sangue, milza e diaframma;
2) il punto di raccolta deve essere un locale chiudibile a chiave, custodito da un responsabile
autorizzato;
3) le carni dei cinghiali abbattuti, che devono essere individualmente separate e identificate,
devono essere stoccate in tali celle fino al momento del ricevimento dell’esito delle analisi;
4) in caso di esito favorevole delle analisi, l’autorizzazione al libero consumo delle carni deve
essere emessa dal Veterinario Ufficiale; tali carni non sono soggette a divieti se
opportunamente identificate e accompagnate da certificazione del Veterinario Ufficiale.
5) in caso di esito positivo delle analisi, le carni devono essere trasformate, in accordo con
quanto previsto dalla Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2., lettera c).
c) Divieto di entrata o di uscita di suini dalle aziende in cui si trovano, salvo autorizzazione del
Servizio Veterinario della ASL competente;
d) Obbligo di mettere in atto appropriati sistemi di disinfezione all’entrata e all’uscita delle aziende;
e) Obbligo di mettere in atto appropriate misure igieniche per chiunque venga a contatto con suini
selvatici;
f) Obbligo di controlli per accertare o escludere la PSA in tutti i suini malati;
g) Divieto di introdurre nelle aziende qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto;
h) Esecuzione di un controllo di un Veterinario Ufficiale di tutte le aziende esistenti, volto ad
accertare la corretta applicazione delle norme inerenti la registrazione e l’identificazione degli
animali.
i) Chiunque trovi un suino morto è tenuto a informare il Servizio Veterinario della ASL competente
per territorio; il Veterinario Ufficiale esegue l’indagine epidemiologica e gli accertamenti volti alla
conferma o esclusione della malattia. L’indagine epidemiologica per suini selvatici di cui
all’Allegato n. 20 include almeno le seguenti informazioni:
1) la località in cui l’animale è stato trovato morto o ucciso;
2) la data di ritrovamento dell’animale (morto o ucciso);
3) la persona che ha trovato o ucciso l’animale; 4) l’età e il sesso dell’animale;
5) se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell’uccisione; se è stato trovato morto: lo stato
della carcassa.
2. I suini selvatici trovati morti devono essere sottoposti ad infossamento nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dell’ambiente.

FONTE WWW.SARDEGNASALUTE.IT VEDI ALLEGATI

Allegato
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