Ordinanza del TAR: ennesima cilecca degli ambientalisti – Ars Venandi

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Ordinanza del TAR: ennesima cilecca degli ambientalisti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2012, proposto da:

Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli, Lac Lega Abolizione Caccia, Associazione Vittime della Caccia, Wwf World Wide Fund For Nature Onlus, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Alessio Vinci in Cagliari, via G. Deledda n.74;

contro
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Sonia Sau, Tiziana Ledda, con domicilio eletto presso Sau Sonia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;
nei confronti di
Federazione Italiana della Caccia, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto presso Alberto Onorato in Cagliari, via Tuveri n. 84;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 30 del 23/7/2012 con la quale è stato approvato il calendario venatorio, limitatamente ai seguenti punti:
1. allegato 1 e 2 (caccia al cinghiale con munizioni tossiche);
2. art. 5 (orario venatorio con cadenza quindicinale);
3. allegato 1 (chiusura caccia a tordo bottaccio e cesena).
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e della Federazione Italiana della Caccia.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Visti tutti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato:
a) che la disciplina concernente l’uso delle munizioni esula dei contenuti tipici del calendario venatorio come definito dall’art. 50 della L.R, n. 23/1998;
b) che la fissazione degli orari di caccia con cadenze quindicinali invece che giornaliere non appare in contrasto con le disposizioni invocate dalle ricorrenti;
c) che la data di chiusura della caccia per le specie Tordo Bottaccio e Cesena risulta motivata con riguardo alle relazioni tecnico scientifiche acquisite agli atti dal Comitato regionale Faunistico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF, Estensore
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Allegato
Allegato

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