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Lazio: caccia in deroga

Con un decreto della Giunta regionale, la chiusura della caccia a colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, è stata posticipata al 10 febbraio 2011 in tutto il Lazio. Lo ha annunciato l’assessore alle Politiche agricole Angela Birindelli. La nota diffusa dall’Ansa precisa anche che il carniere del cacciatore non potrà superare il limite giornaliero di cinque capi per ciascuna specie e che nelle zone a protezione speciale l’attività venatoria sarà consentita nei giorni di giovedì e domenica.

11 gennaio 2011

Decreto del Presidente

DECRETO N. T0003 DEL 5 GENNAIO 2011

DECRETO N. DEL

Oggetto: Stagione venatoria 2010/2011. Posticipo della chiusura della caccia, a determinate specie,
al 10 febbraio 2011.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dellíAssessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente ìDisciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionaleî;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 ìRegolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: ìNorme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorioî e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: ìNorme per la tutela della fauna selvatica e la
gestione programmata dellíesercizio venatorioî e successive integrazioni e modificazioni ed in
particolare líarticolo 34;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998,
concernente: ìLegge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico
Venatorio Regionaleî;

Segue Decreto n. del

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 e successive integrazioni e
modificazioni, avente ad oggetto ìRete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie
da applicarsi nelle zone di protezione specialeî;

VISTO il documento ìKey Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of
Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EUî elaborato dal Comitato
Ornis, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 che stabilisce specie
per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della
migrazione prenuziale;

VISTA la ìGuida alla disciplina della caccia nellíambito della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici -Direttiva Uccelli selvaticiî, documento prodotto dalla
Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione
della direttiva per quanto attiene líattivit‡ venatoria;

VISTA la Legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112, che prevede l’istituzione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) con le funzioni dellíIstituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla Legge
11 febbraio 1992, n. 157;

PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), nelle
more della formale approvazione della Legge comunitaria 2009, Ë emersa la richiesta di prevedere
un posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2011 per determinate specie;

VISTE, inoltre, le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4 giugno
2010, n. 96 ìDisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunit‡ europee -Legge comunitaria 2009î (pubblicata sul So n. 138 alla GURI 25 giugno 2010

n. 146) che, tra líaltro, prevedono che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a
specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dellíISPRA
al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2);
VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 151306/D3/3D/14 del 1.09.2010 con
la quale Ë stata inviata la proposta di consentire dal 1∞ febbraio al 10 febbraio 2011 líesercizio
venatorio alle specie e con le modalit‡ di seguito riportate:

– colombaccio (Columba palumbus);

– cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

– gazza (Pica pica);

– ghiandaia (Garrulus glandarius).

Segue Decreto n. del

Líesercizio venatorio Ë consentito nel territorio della Regione Lazio, da appostamento fisso
e/o da appostamento temporaneo, con il seguente orario:
– dalle ore 6.15 alle ore 17.30.
Ciascun cacciatore, per ogni giornata, Ë autorizzato al prelievo di cinque capi per ognuna
delle sopraindicate specie;

VISTO il parere dellíISPRA, trasmesso con nota n. 29108 T-A 11 del 6.09.2010, espressamente
riferito alla richiesta della Regione Lazio, che evidenzia la compatibilit‡ del provvedimento in
oggetto con lo stato di conservazione delle specie indicate e con il quadro normativo vigente purchÈ
siano rispettate le seguenti prescrizioni:

– gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide

frequentate dagli uccelli acquatici;

– líestensione della stagione venatoria non deve superare líarco temporale massimo, secondo

quanto previsto dallíart. 18, comma 2 della legge n. 157/72;

CONSIDERATO che, in conformit‡ con la procedura di cui allíarticolo 34 della legge regionale n.
17 del 1995, sono stati sentiti:
-le Amministrazioni provinciali;
-líIstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
-il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

VISTI i propri Decreti n. T0379 del 9.08.2010 recante ìCalendario Venatorio e regolamento per la
stagione venatoria 2010/2011î e n. T0552 del 30.11.2010 recante ìDecreto della Presidente della
Regione Lazio n. T0379/2010 ìCalendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria
2010/2011î. Integrazioni a seguito dellíordinanza del TAR Lazio n. 04908/2010î;

PRESO ATTO che líarco temporale massimo, previsto dallíart. 18, comma 2 della legge n. 157/72,
risulta rispettato in quanto la Regione Lazio con proprio Decreto n. T0379 del 9.08.2010 ha previsto
per le specie colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza
(Pica pica) e ghiandaia (Garrulus glandarius), una apertura posticipata, al 2 ottobre 2010, rispetto
alla data 19.09.2010 prevista dal suddetto art. 18, comma 2;

CONSIDERATO che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel mese di gennaio, ai sensi
dellíAllegato B della DGR 363 del 16 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, la
caccia Ë consentita per soli due giorni, fissati dal calendario venatorio 2010-2011 nei giorni di
giovedÏ e domenica;

Segue Decreto n. del

RITENUTO opportuno nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) prevedere anche nella prima
decade di febbraio la caccia nei soli giorni di giovedÏ e domenica;

RITENUTO opportuno nel territorio della Regione Lazio posticipare la chiusura della caccia al 10

febbraio 2011 compreso per le seguenti specie:
– colombaccio (Columba palumbus);
– cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
– gazza (Pica pica);
– ghiandaia (Garrulus glandarius);

con le seguenti modalit‡:


líesercizio venatorio Ë consentito da appostamento fisso e/o da appostamento temporaneo,
gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone
umide frequentate dagli uccelli acquatici;

– líesercizio venatorio Ë consentito senza líausilio del cane;
– l’esercizio venatorio Ë consentito dalle ore 6.15 alle ore 17.30;
– nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia Ë consentita nei soli giorni di giovedÏ e

domenica;
– il carniere di ciascun cacciatore non puÚ superare il limite giornaliero di cinque capi per

ciascuna delle sopraindicate specie.
Ogni cacciatore, che usufruisce della proroga della chiusura della caccia al 10 febbraio 2011, dovr‡
riportare, a penna con inchiostro indelebile, sul proprio Tesserino Venatorio, nella pagina febbraio
2011 nelle colonne riservate al prelievo della selvaggina migratoria, le specie: colombaccio,
cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

DECRETA

In conformit‡ con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1.
Nel territorio della Regione Lazio la chiusura della caccia Ë posticipata al 10 febbraio 2011
compreso per le seguenti specie:
– colombaccio (Columba palumbus);
– cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
– gazza (Pica pica);
– ghiandaia (Garrulus glandarius).
2.
Líesercizio venatorio Ë consentito da appostamento fisso e/o da appostamento temporaneo,
gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide
frequentate dagli uccelli acquatici.

Segue Decreto n. del

3.
Líesercizio venatorio Ë consentito senza líausilio del cane.
4.
L’esercizio venatorio Ë consentito dalle ore 6.15 alle ore 17.30.
5.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia Ë consentita nei soli giorni di giovedÏ e
domenica.
6.
Il carniere di ciascun cacciatore non puÚ superare il limite giornaliero di cinque capi per
ciascuna delle sopraindicate specie.
7.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di
cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n.
17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della
Giunta Regionale del 16 maggio 2008, n. 363 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
Decreti della Presidente della Regione Lazio T0379/2010 ìCalendario Venatorio e
Regolamento per la stagione venatoria 2010/2011î e T0552 del 30.11.2010 ìDecreto della
Presidente della Regione Lazio n. T0379/2010 ìCalendario Venatorio e regolamento per la
stagione venatoria 2010/2011î. Integrazioni a seguito dellíordinanza del TAR Lazio n.
04908/2010î.
Avverso il presente Decreto Ë ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Attivit‡
della Presidenza, líaltro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta
di n. 6 pagine e sar‡ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addÏ

La Presidente
Renata Polverini

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