Il Calendario venatorio 2015/16 è stato pubblicato sul Buras – Ars Venandi

Il Calendario venatorio 2015/16 è stato pubblicato sul Buras

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12 Agosto 2015
Ricorso ambientalista contro il Calendario venatorio 2015/16
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Il Calendario venatorio 2015/16 è stato pubblicato sul Buras

Buras n. 37
Data di pubblicazione: 13 agosto 2015
Il seguente documento è una copia dell’atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato
digitalmente.
Parte prima
Regolamenti e decreti
Decreti
Assessorato Difesa dell’ambiente
Decreto
n. 17343/29 del 05 agosto 2015
Calendario venatorio 2015/2016.
L’Assessore
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna,
sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L. R. 29.7.1998, n. 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli
uccelli acquatici migratori dell’Africa”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184,
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione
(ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)”;
Vista la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
Vista la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici”, redatta dalla Commissione Europea;
Visto il documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial
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Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009″;
Vista la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge
Comunitaria 2009, art. 42 trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010;
Vista la carta delle vocazioni faunistiche adottata con deliberazione della Giunta Regionale n° 42/15 del
4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
Considerato che con il DADA n. 18 del 14.6.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni
2013/2014 e successive;
Viste le proposte di calendario venatorio 2015/2016 trasmesse dalle Amministrazioni Provinciali (fatta eccezione
per la Provincia del Medio Campidano);
Vista l’Ordinanza n. 452 del 14/11/2011 con la quale il TAR Sardegna ritiene che la caccia alle specie, merlo e
allodola non possa essere consentita oltre la data del 31 dicembre;
Vista l’Ordinanza n. 303 del 17/9/2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa
essere emanato solo a seguito dell’acquisizione del preventivo parere dell’INFS (oggi ISPRA) in ossequio all’art.
18 comma 4 della Legge 157/92;
Acquisito agli atti lo studio sull’avifauna migratoria in Sardegna (Report 2011/2012, Report 2012/2013 e Report
2014/2015);
Vista la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 5/1 del 9/7/2015 avente per oggetto Calendario venatorio
2015/2016;
Vista la nota n.15291 del 9/7/2015 con la quale si chiede all’ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale
2015/2016 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 9/7/2015;
Visto il parere dell’ISPRA trasmesso con nota n. 32237/T-A11 del 21/07/2015;
Ciò premesso, il Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 30/7/2015, relativamente alle osservazioni
formulate dall’ISPRA, a maggioranza ha deliberato:
1. Relativamente alla Tortora, il Comitato ha accolto a maggioranza la proposta formulata dal rappresentante
della Provincia del Medio Campidano in linea con il parere dell’ISPRA deliberando per tale specie la caccia nelle
sole giornate di pre-apertura del 3 e 6 settembre alla posta e senza l’uso del cane.
2. Relativamente all’apertura della caccia il giorno 20 e 27 settembre alle specie Pernice sarda, Germano reale,
Alzavola, Codone, Marzaiola, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d’acqua,
Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga, Allodola, Quaglia, Cesena, il Comitato Regionale faunistico ha ritenuto
di posticipare l’apertura generale prevista per la terza domenica di settembre alla 1° settimana di Ottobre (la cui
domenica cade il 27 settembre 2015). Il Comitato accoglie il parere dell’ISPRA e ritiene che quanto deliberato
sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
3. Relativamente alla caccia alla ghiandaia e cornacchia grigia nei giorni 20 e 27 settembre e dal 21 gennaio in
forma vagante e/o da appostamento anziché esclusivamente da appostamento, il Comitato ha ritenuto di
posticipare l’apertura generale prevista per la terza domenica di settembre alla 1° settimana di Ottobre (la cui
domenica cade il 27 settembre 2015). Il Comitato accoglie parzialmente il parere dell’ISPRA e ritiene che quanto
deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
4. Relativamente alla mancata previsione del prelievo nella forma esclusiva dell’appostamento per il mese di
gennaio, per il colombaccio, il Comitato mette in evidenza che nella Regione Sardegna la caccia è consentita
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solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su
sette mentre nel resto d’Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R.
23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto alla legge
157/92). Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico
delle specie cacciate” diminuendo di conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale
disposizione consente all’avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un
aumento del tempo dedicato all’alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre viene evidenziato che
nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai
residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione. Il Comitato Regionale si discosta dal parere
dell’ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
5. Relativamente alla chiusura della caccia alla Beccaccia il 31 gennaio anziché il 31 dicembre, il Comitato
Regionale faunistico ha anticipato al 17 gennaio 2016 la data di chiusura della caccia ricorrendo alla
sovrapposizione delle decadi. Il Comitato ha ritenuto di discostarsi dal parere dell’ISPRA e di accogliere le
motivazioni contenute nella nota trasmesse dalla FIdC a firma del Dott. Sorrenti Michele in quanto:
– la Regione Sardegna si avvale di un regime venatorio particolare in cui sono concesse solo due giornate di
caccia alla settimana, con evidente riduzione delle opportunità di prelievo e di disturbo alla fauna;
– il dato Key concepts oggi vigente prevede l’inizio della migrazione pre nuziale nella seconda decade di
gennaio;
– i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della Caccia UE stabiliscono che è consentito l’utilizzo di una
decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia, cioè è possibile chiudere la caccia nella
stessa decade in cui inizia la migrazione pre-nuziale;
– la sovrapposizione di una decade, secondo quanto presente nella Guida Interpretativa, è stata riconosciuta
dall’ISPRA quale facoltà delle regioni .
– il Ministero dell’Ambiente, in relazione alla procedura EU PILOT 6955 ENVI, ha consigliato alla regioni italiane
la chiusura al 20 gennaio, ritenendola idonea ed in linea con la direttiva UE 147/2009/CE.
– ha stabilito un limite di prelievo di 3 capi al giorno e 20 a stagione;
– nel territorio della Regione Sardegna difficilmente si verificano gli eventi climatici avversi indicati dallo stesso
dall’ISPRA che stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:
– brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
– temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
– temperature minime giornaliere molto basse;
– temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
– estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
– durata dell’ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
– la caccia alla beccaccia viene effettuata da un ridotto numero di cacciatori che in linea generale prediligono la
caccia al cinghiale con il sistema della battuta;
6. Relativamente alla chiusura della caccia alle specie Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Canapiglia,
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Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione e Folaga al
31 gennaio anziché al 21 gennaio, il Comitato ha ritenuto di confermare la data di chiusura al 31 gennaio in
considerazione del fatto che:
– nella Regione Sardegna la caccia è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi
infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia i giorni di silenzio
venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di
caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto alla legge 157/92). Questa disposizione ha una rilevante
importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di
conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all’avifauna una
diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato
all’alimentazione e riposo in vista della migrazione.
– nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai
residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione.
– la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita:” Nello studio sui
“concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in
periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una
decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata
una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna
sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una
sovrapposizione “reale”;
– la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita:” Tuttavia,
nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma
dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai
“concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del
periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le
sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono
essere considerate sovrapposizioni teoriche”.
– la recente dichiarazione Janez Potočnik che a nome della Commissione Europea, in risposta ad una
interrogazione presentata, ha affermato che “la Commissione si è informata e ha esaminato i fatti segnalati
dall’onorevole deputato relativamente alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva
2009/147/CE (cosiddetta direttiva «Uccelli selvatici»). Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti
fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione
prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade
(punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di
nidificazione del germano reale (Anas platyrhynchos)”;
– rientra tra le facoltà delle Regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010) l’eventuale utilizzo della
sovrapposizione delle decadi nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto
stabilito dal documento Key Concepts;
– Germano reale. L’ISPRA ritiene che “la popolazione del germano reale sia tendenzialmente in incremento con
un buono stato di conservazione e un’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, tale da
permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera
significativa sullo status della specie”. Il Comitato ha ritenuto condivisibile le conclusioni dell’Onorevole Janez
Potočnik e il parere ISPRA in merito all’opportunità di uniformare la data di chiusura della caccia al Germano
reale con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono
meno abbondanti.
– Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino,
Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga. Si rappresenta che al rischio di confusione
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nell’identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall’ISPRA), non corrisponde alcuna previsione di divieto di
caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali. Pur tuttavia il
Comitato, al fine di aumentare ulteriormente il livello di protezione, ha introdotto, per alcune specie, dei limiti
giornalieri e stagionali di carniere molto restrittivi.
– Si rappresenta inoltre che il livello di protezione degli anatidi in Sardegna viene garantito anche dal fatto che
tutte le zone Ramsar e gran parte delle zone umide sarde ricadono in Oasi permanenti di protezione faunistica
nelle quali l’attività venatoria è vietata.
– Per le specie Alzavola, Codone, Canapiglia e Folaga il documento Key Concepts prevede l’inizio della
migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio, il Comitato ritiene di discostarsi dal parere dell’ISPRA e di
utilizzare la sovrapposizione delle decadi. Per tutte le altre specie (Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella
d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Moriglione e Marzaiola), l’inizio della migrazione prenuziale è
individuata dal documento Key Concepts dopo il mese di gennaio.
Per i succitati motivi il Comitato ha ritenuto, in difformità al parere dell’ISPRA, di unificare le date di chiusura
della caccia agli anatidi al 31 gennaio 2016 (Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Canapiglia,
Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione e Folaga).
Per la specie Moriglione il Comitato ha accolto la proposta formulata dalla FIdC di ridurre il carniere giornaliero a
5 capi e quello stagionale a 25 capi.
7. Relativamente alla chiusura della caccia alla quaglia il 31 dicembre anziché il 31 ottobre, il Comitato si
discosta dal parere dell’ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente
nazionale e regionale e che la stessa Guida ISPRA fissa al 31 dicembre il periodo di chiusura della caccia a
questa specie.
8. Relativamente alla chiusura della caccia al Tordo sassello e al Tordo bottaccio il 31 gennaio anziché il 10
gennaio, il Comitato ritiene di anticipare la chiusura al 17 gennaio recependo parzialmente il parere dell’ISPRA in
quanto valuta che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale, regionale e a quanto
indicato nel documento Key concepts. In particolare il Comitato evidenzia che:
– nella Regione Sardegna la caccia è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi
infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d’Italia i giorni di silenzio
venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di
caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto alla legge 157/92). Questa disposizione ha una rilevante
importanza in quanto prevede un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate” diminuendo di
conseguenza il cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”. Tale disposizione consente all’avifauna una
diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato
all’alimentazione e riposo in vista della migrazione;
– nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai
residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull’emigrazione;
– la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita:” Nello studio sui
“concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in
periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una
decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata
una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna
sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una
sovrapposizione “reale”;
– la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita:” Tuttavia,
nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma
dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai
“concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del
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periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le
sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono
essere considerate sovrapposizioni teoriche”;
– il Tordo bottaccio utilizza la medesima rotta migratoria Africa, Sardegna, Corsica, Liguria;
– esistono numerosi contingenti svernanti che effettuano movimenti circolari tra le succitate regioni (determinati
dalla condizioni meteo-climatiche e trofiche). Questo concetto viene peraltro evidenziato nel Rapporto ISPRA
123/2010 i Tordi in Italia :” L’analisi delle ricatture di soggetti inanellati durante la migrazione autunnale in un’area
delimitata (…) ha permesso di descrivere (….) una seconda direttrice, apparentemente più importante che
attraversa la Liguria occidentale e il Piemonte, la Francia mediterranea, la Catalogna, le Baleari e l’Algeria. Da
qui i tordi ritornano in Liguria e in Francia passando per la Sardegna e la Corsica; effettuano pertanto una tipica
migrazione ad anello (loop migration). In pratica i soggetti che seguono questa direttrice tendono a muoversi
nell’areale di svernamento, effettuando già i primi spostamenti verso nord nel pieno dell’inverno. E’ possibile che
questa strategia si sia evoluta per favorire un migliore sfruttamento delle risorse alimentari durante la stagione
fredda. I tordi, infatti, spostandosi continuamente hanno a disposizione sempre nuove bacche e semi con cui
alimentarsi. Considerando la distribuzione temporale delle ricatture in alcune regioni per le quali si dispone di più
dati, si evince il differente utilizzo del territorio italiano da parte del Tordo bottaccio nel corso dell’anno. (….)
Sardegna e Liguria sono importanti anche come aree di svernamento e di passaggio pre-nuziale. La Sardegna
acquista importanza soprattutto nella seconda parte dell’inverno, quando viene raggiunta dai soggetti provenienti
dal Nord Africa e in movimento verso nord”;
– la componente svernante è difficilmente distinguibile da quella migratoria;
– per il Tordo bottaccio il Key concepts oggi vigente prevede l’inizio della migrazione prenuziale nella seconda
decade di gennaio, contrariamente alla Francia (regione della Corsica) dove viene fissata l’inizio della
migrazione nella seconda decade di febbraio;
– per il Tordo sassello il Key concepts oggi vigente prevede l’inizio della migrazione prenuziale nella alla terza
decade di gennaio;
– la sovrapposizione di una decade è stata riconosciuta dall’ISPRA quale facoltà delle regioni.
Per i succitati motivi e per non incorrere nel rischio di confusione delle specie il Comitato ha ritenuto,
accogliendo parzialmente il parere dell’ISPRA, di unificare le date di chiusura della caccia al Tordo bottaccio e
Tordo sassello al 17 gennaio 2016.
9. Relativamente alla mancata indicazione dettagliata delle condizioni relative alla caccia alla Pernice sarda e
alla Lepre sarda, per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo,
il Comitato si discosta dal parere dell’ISPRA in quanto ritiene che:
– le tre giornate deliberate siano più che sufficienti a favorire un periodo di “riposo biologico” in quanto tra una
giornata di caccia e l’altra è stato prevista una pausa di 6 giorni (divieto di caccia il giovedì). Tale disposizione è
sicuramente più restrittiva di quanto indicato dall’ISPRA nella succitata Guida che invece ritiene efficace ma non
sufficiente la restrizione a 4 o 5 giornate di caccia;
– a differenza delle passate stagioni venatorie, che prevedevano tre giornate intere, quest’anno sono state
deliberate tre domeniche ( 27 settembre, 4 e 11 ottobre) fino alle ore 14.00;
– tale restrizione è stata estesa, nelle succitate tre mezze giornate, oltre che per la pernice sarda e la lepre
sarda, anche a tutte le altre specie;
– i carnieri giornalieri e stagionali deliberati, per le suddette specie sono molto severi e restrittivi. In particolare
per la Pernice sarda rispetto al passato è stato deliberato un carniere giornaliero di due capi e un carniere
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stagionale di 4 capi.
Il Comitato, su proposta del rappresentante dell’Associazione Unione Cacciatori di Sardegna, deliberata dal
Comitato in data 9/7/2015, ha aggiunto nell’elenco delle specie cacciabili la Marzaiola e Canapiglia (di cui
all’allegato 1). Ha inoltre stabilito per dette specie un carniere giornaliero di 5 capi e stagionale di 10 capi (di cui
all’allegato 2). Il Comitato per tali motivi ha deliberato che:
– per la stagione venatoria 2015/2016 il foglio di cui all’allegato 3 contiene, nell’elenco delle specie cacciabili,
anche le specie Marzaiola e Canapiglia (specie non presenti nelle precedenti stagioni venatorie).
– i cacciatori che alla data di pubblicazione del presente Decreto hanno già ritirato il foglio venatorio 2015/2016,
sono tenuti a scrivere a penna, nelle ultime due righe vuote, le due specie Marzaiola e Canapiglia.
Su proposta dell’Assessore il Comitato a maggioranza delibera la caccia al cinghiale con il sistema della battuta
dal 1° novembre 2015 al 31 gennaio 2016, nelle giornate di domenica e festivi infrasettimanali.
Relativamente alla previsione di consentire la caccia al cinghiale il giovedì, il Comitato, su proposta
dell’Assessore, ha avviato una discussione in merito alle problematiche relative agli ingenti danni alle produzioni
agricole e alla grave situazione sanitaria causata dalla peste suina africana in Sardegna. L’Assessore ritiene
indispensabile un ulteriore approfondimento finalizzato alla regolamentazione venatoria e propone per tali motivi
un confronto congiunto con l’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana e gli Assessorati
competenti (Sanità-Agricoltura-Ambiente) con l’impegno di presentare tali risultante al Comitato Regionale
Faunistico.
Il Comitato ha inoltre ritenuto di confermare, per la restante parte del calendario venatorio 2015/2016 tutti gli
articoli del precedente calendario venatorio approvato con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n.
1 del 28/7/2014.
Vista la Delibera n. 06/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 30 luglio 2015.
Visto il 3° Provvedimento presentato al Comitato Regionale Faunistico in data 30/7/2015 dal responsabile
dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna, Dott. Alessandro De Martini.
Decreta
ART. 1) L’attività venatoria in Sardegna per la stagione 2015/2016 è consentita secondo le disposizioni
contenute nel presente Decreto.
ART. 2) I titolari di porto d’arma per uso di caccia che intendono esercitare l’attività venatoria nel territorio della
Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell’autorizzazione regionale
all’esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all’art. 46 della L. R. n. 23 del 29.07.1998 e del
foglio venatorio adottato con DADA n. 18 del 14.6.2013 e ss.mm.ii.;
ART. 3) L’esercizio dell’attività venatoria è consentito con l’uso del fucile:
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore
che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
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inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm.
5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;
c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad
anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il
calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.
Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera a), qualunque sia il tipo di arma utilizzata, “I caricatori dei
fucili ad anima rigata a ripetizione e semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due
cartucce”. La stessa arma non potrà sparare, senza interventi di ricaricamento, più di tre colpi in successione.
Nell’arma rigata non è consentito l’uso di munizioni completamente blindate.
L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe con
il sistema della battuta.
ART. 4) I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione
Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l’anagrafe canina
della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.
ART. 5) Per l’annata venatoria 2015/2016 è consentito l’esercizio della caccia esclusivamente alle specie di
selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all’allegato 1 (facente parte integrante del presente
Decreto) e secondo l’orario di seguito riportato:
nei giorni 3 e 6 settembre dalle ore 6.00 alle ore 20.30 (orario legale)
il giorno 27 settembre dalle ore 6.20 alle ore 14.00 ( “ “ )
i giorni 4 e 11 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 14.00 ( “ “ )
dal 15 al 22 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.30 ( “ “ )
dal 25 al 31 ottobre dalle ore 5.45 alle ore 18.30 (orario solare)
dal 1° al 15 novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.15 ( “ “ )
dal 16 al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 18.00 ( “ “ )
dal 1° al 15 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 18.00 ( “ “ )
dal 16 al 31 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 18.00 ( “ “ )
dal 1° al 15 gennaio dalle ore 6.45 alle ore 18.15 ( “ “ )
dal 16 al 31 gennaio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 ( “ “ )
nei giorni 4, 7 e 10 febbraio 2016 dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (orario solare)
ART. 6) L’esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni martedì 8 dicembre 2015, venerdì 25 dicembre
2015, e venerdì 1° gennaio 2016.
ART. 7) La caccia alla volpe è consentita anche con il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia
al cinghiale.
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ART. 8) Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola
specie e complessivamente più di quanto riportato nell’allegato 2 (facente parte integrante del presente
Decreto), alle voci carniere giornaliero e stagionale.
ART. 9) La caccia alla posta senza l’uso del cane è così disciplinata:
Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli
acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.
Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l’inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e
del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l’involo dei giovani di
grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (rocciose
verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).
E’ vietata la caccia nell’unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 “Costa ed
entroterra di Bosa, Suni e Montresta” e ITB013044 “Capo Caccia”, in ossequio a quanto disposto con il DADA n.
13 del 1/02/2012.
È vietata la caccia in forma vagante; il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall’appostamento e
gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all’interno della canna/canne
e/o dell’eventuale caricatore.
La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.
In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti
deve essere superiore ai 150 metri.
L’appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:
– Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
– Zone temporanee di ripopolamento e cattura.
– Aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.
Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale
sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie
appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell’immediata
rimovibilità.
E’ fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i
residui derivati dall’esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.
ART. 10) Per la stagione venatoria 2015/2016 e per quelle successive viene adottato il foglio venatorio di cui al
DADA n. n. 18 del 14.6.2013 e ss.mm.ii. così come integrato dal presente Decreto (allegato 3) e secondo le
modalità disciplinate nel presente Decreto. Per la stagione venatoria 2015/2016 il foglio di cui all’allegato 3
contiene, nell’elenco delle specie cacciabili, anche le specie Marzaiola e Canapiglia (specie non presenti nelle
precedenti stagioni venatorie).
Ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto
annualmente a:
– ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all’allegato 3 che dura per una sola stagione venatoria.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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L’incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore,
che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e
firma;
– per i cacciatori che alla data di pubblicazione del presente Decreto hanno già ritirato il foglio venatorio
2015/2016, scrivere a penna, nelle ultime due righe vuote, le due specie Marzaiola e Canapiglia;
– consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente
compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per
l’annata venatoria successiva;
Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello
nuovo, ferma restando la sanzione di cui all’articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al
Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o
alla locale stazione dei carabinieri.
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è
perseguibile ai sensi di legge.
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro
e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).
Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve
chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della natura e delle politiche forestali
dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 – 09123 Cagliari.
Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n.
7/1991) deve consegnare entro il 1° marzo di ogni anno il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al
Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via
Roma 80 – 09123 Cagliari.
Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della
Natura e delle politiche forestali, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all’indirizzo di residenza
del Cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l’annata venatoria successiva.
Sarà applicata la sanzione di cui all’articolo 74, comma 5, della L.R. 23/ 98 nei casi di ritardata consegna,
mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.
Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98,
la vigilanza sull’applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
della Regione Sardegna e alle altre Forze dell’Ordine anche “… alle guardie comunali, urbane e campestri …”.
Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.
Le Amministrazioni Provinciali, entro il 31/12/2015, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per
territorio, un database contenente, i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali
dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell’elenco trasmesso dalle stesse
Amministrazioni Comunali la scorsa stagione venatoria.
Le Amministrazioni Comunali, dovranno registrare sul database:
– i dati dei nuovi cacciatori;
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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– eventuali modifiche (rinnovi di porto d’arma e autorizzazioni regionale) dei cacciatori già in anagrafe;
– i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell’ambito di ogni singola giornata di caccia .
Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II) le Amministrazioni Comunali
dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il 20 marzo di ogni anno,
copia del database aggiornato.
Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, entro il 31 marzo
di ogni anno, copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel
territorio di competenza.
Il cacciatore deve, prima di iniziare l’attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni
indelebili all’interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:
– Sigla della Provincia / Province in cui va a caccia.
– Autogestita o AATV in cui va a caccia.
– Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
– Giorno e mese.
Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato
(si scrivono i numeri senza usare segni).
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi
abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia
(si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).
Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l’annotazione dei capi deve avvenire ogni
qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul
tesserino.
In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “Totale” il numero
complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna
selvatica.
ART. 11) È vietata l’esportazione della pernice sarda (Alectoris barbara), del cinghiale (Sus scrofa meridionalis) e
della lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) dal territorio della Sardegna.
Solo i cacciatori muniti di regolare porto d’arma per uso di caccia e in possesso dell’autorizzazione regionale di
cui all’art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori dal territorio della Sardegna, possono portare un numero di
capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al
precedente art. 8 e all’allegato 2. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed
aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.
Per l’esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le
disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.
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ART. 12)
a) È sempre vietato:
– uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell’allegato 1;
– l’esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
– la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
– la caccia alla posta alla beccaccia;
– l’acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o
morta o parte di essa (senza l’apposita autorizzazione);
– la conciatura di pelli e l’imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso
anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;
– l’esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d’arma, se il titolare non è accompagnato
da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
– l’addestramento dei cani nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 agosto 2015 e nei due giorni antecedenti l’apertura
generale della caccia (25 e 26 settembre 2015);
– sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
– l’utilizzo di munizionamento contenente piombo all’interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune
d’acqua dolce, salata, salmastra). È vietato altresì sparare, con l’utilizzo di tale munizionamento, in direzione
delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.
b) In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all’interno delle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:
– l’attività venatoria nei giorni 3, 6 settembre 2015;
– l’attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle
popolazioni di corvidi;
– l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythya
fuligula);
– l’addestramento dei cani prima del 1° di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve
le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione
positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni.
In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato
l’abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola,
mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino,
beccaccia, frullino e pavoncella.
ART. 13) I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall’art. 97 della L.R. n° 23/98, ad
esercitare l’attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda nelle tre mezze giornate stabilite dal Calendario
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venatorio regionale (27 settembre, 4 e 11 ottobre 2015) unicamente ed esclusivamente all’interno della zona in
concessione autogestita.
ART. 14) E’ fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l’uso del gilet ad alta visibilità durante l’esercizio della caccia
grossa organizzata con il sistema della battuta.
ART. 15) Per quanto non previsto nel presente Decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:
– tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);
– aree naturali protette (L. 394/1991 e L.R. 31/89);
– zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
– misure di tutela sanitarie in attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine e controllo della Trichinellosi
in Sardegna.
– Terzo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-
2017, recante eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati predisposto dall’Unità di
Progetto per l’eradicazione della Peste Suina in Sardegna ai sensi della L.R. 34/2014.
Spano

 

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