Decreto dell’Assessore Oppi su prosecuzione attività venatoria – Ars Venandi

Decreto dell’Assessore Oppi su prosecuzione attività venatoria

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3 Gennaio 2012
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Decreto dell’Assessore Oppi su prosecuzione attività venatoria

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
23 dicembre 2011, n. 44
Prosecuzione attività venatoria gennaio 2012.
L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;
Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per l’esercizio della caccia in Sardegna” e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 15556/Dec/A14 del
11.07.2011 relativo all’adozione del calendario venatorio per la stagione 2011/12 e successive modifiche e
integrazioni;
Preso atto del provvedimento cautelativo del Consiglio di Stato n. 5671 del 21.12.2011 (notificato all’Assessorato il 23.12.2011), con il quale è stata accolta
l’istanza cautelare di primo grado proposta dall’Associazione LAV e più e, per l’effetto sospeso il decreto
dell’Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente 11
luglio 2011, n. 15556/Dec/A14, recante calendario venatorio 2011/12;
Ritenuto di dover ottemperare al provvedimento del
Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione n° 05/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 23.12.2011,
con la quale viene disciplinato il proseguo dell’attività
venatoria per il mese di gennaio 2012;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Decreta
Art. 1
E’ sospeso il decreto n. 15556/Dec/A14 del
11.07.2011 relativo all’adozione del calendario venatorio per la stagione 2011/12 e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 2
L’attività venatoria in Sardegna per il mese di gennaio 2012 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 3
I titolari di porto d’arma per uso di caccia che intendono esercitare l’attività venatoria nel territorio della
Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell’autorizzazione regionale
all’esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi
indicati all’art. 46 della L. R. 29.07.1998, n° 23.
Art. 4
L’esercizio dell’attività venatoria è consentita con
l’uso del fucile:
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce
di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo
manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a
mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;
c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due
ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o
due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40,
qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può
essere inferiore a mm. 40.
L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla
volpe con il sistema della battuta.
Art. 5
I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono
esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli
stessi cani risultino iscritti presso l’anagrafe canina del-20 29 – 12 – 2011 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Parti I e II – N. 38
la propria regione di residenza e siano in regola con le
norme sanitarie vigenti.
Art. 6
Nel mese di gennaio 2012 è consentito l’esercizio
della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina di
seguito riportate, nei tempi e con il rispetto delle modalità a fianco indicate:
1) Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
a) beccaccia, beccaccino, cesena,
tordo bottaccio e tordo sassello
Nei giorni 5 e 8 gennaio 2012 anche
in forma vagante e con l’uso del cane.
b) alzavola, codone, fischione,
folaga, frullino, gallinella d’acqua,
germano reale, mestolone,
moretta comune, moriglione,
pavoncella e porciglione
Nei giorni 5, 8, 12, 15 e 19 gennaio
2012 anche in forma vagante e con
l’uso del cane.
c) coniglio selvatico, volpe, colombaccio (Columba palumbus),
cornacchia grigia e ghiandaia
Nei giorni 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
e 30 gennaio 2012 anche in forma
vagante e con l’uso del cane.
d) cinghiale
Nei giorni: 8, 15, 22, 29 e 30 gennaio
anche con il sistema della battuta
e con l’uso della munizione a palla
unica.
2) Orario di caccia
La caccia è consentita secondo l’orario di seguito
riportato:
dal 1° al 15 gennaio
dalle ore 6.45 alle ore 18.15 (orario solare)
dal 16 al 30 gennaio
dalle ore 6.30 alle ore 18.30 ( “


)
Art. 7
L’esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei
giorni 1 e 6 gennaio 2012.
Art. 8
La caccia alla volpe è consentita mediante il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al
cinghiale.
Art. 9
In una giornata di caccia il cacciatore non potrà abbattere più di 15 capi di selvaggina di cui:
– coniglio massimo 5 (cinque);
– anatidi (germano reale, fischione, mestolone, moretta comune, moriglione, alzavola) massimo 10 (dieci)
e per il codone massimo 5 capi giornalieri e 25 capi
stagionali;
– beccaccia 3 capi giornalieri e 20 capi stagionali.
Nella stessa giornata di caccia il cacciatore potrà abbattere:
turdidi (cesena, tordo bottaccio, tordo sassello), cornacchia grigia e ghiandaia, sino ad un totale di capi tale
che, durante la stessa giornata, non siano abbattuti complessivamente più di 30 capi di selvaggina (ivi compresi
i capi abbattibili ai precedenti commi).
Per quanto attiene la caccia al cinghiale, in una giornata non potranno essere abbattuti più di 3 cinghiali ogni
5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 15 cinghiali
per compagnia, composta da qualsiasi numero di cacciatori; ove nel corso delle battute venissero raggiunti
o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia
deve essere interrotta.
I capi di cui al comma precedente, abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio.
Nell’arco di una giornata non si potranno altresì abbattere più di 2 volpi per cacciatore in forma di caccia
vagante e non più di 10 volpi per compagnia con il sistema della battuta.
Art. 10
Il cacciatore dovrà segnare in modo indelebile sul
libretto venatorio contenuto nell’autorizzazione regionale, prima di iniziare l’esercizio venatorio, la data del
giorno di caccia e i capi di selvaggina abbattuti appena
incarnierati.
I capi di selvaggina migratoria abbattuti possono essere segnati alla fine della giornata di caccia.
La trasgressione di quanto previsto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa dell’art.31,
lett. i) della legge 11/2/1992, n.157.
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia trasmettere al termine dell’annata venatoria tramite la Provincia di appartenenza (in assenza degli A.T.C.) non oltre la data
del 31/03/2012, all’Assessorato regionale della Difesa
dell’Ambiente il foglio allegato al libretto venatorio,
contenente le annotazioni sui capi di selvaggina abbattuta.
Su detto foglio dovranno altresì essere indicate le
generalità del titolare e il comune di residenza.
Art. 11
E’ vietata l’esportazione del cinghiale (Sus scrofa
meridionalis) dal territorio della Sardegna.
Solo i cacciatori muniti di regolare porto d’arma per
uso di caccia e in possesso dell’autorizzazione regionale
di cui all’art. 2 del presente decreto, che si recano fuori
del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata a mente del precedente art. 9. Non
può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di
porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina
superiore a quello consentito nel comma precedente.
Per l’esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei
relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.
Art. 12
E’ sempre vietato:
– uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell’elenco sopra riportato;
– l’esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
– la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio
selvatico con il sistema della battuta;
– l’acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva
o morta o parte di essa (senza l’apposita autorizzazione);
– la conciatura di pelli e l’imbalsamazione di fauna
selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto
è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di
caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;
– l’esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d’arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia
da almeno tre anni;
– sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
– la caccia alla posta alla beccaccia;
– l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo
all’interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra). E’ vietato altresì
sparare, con l’utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.
Art. 13
E’ fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l’uso del
gilet ad alta visibilità durante l’esercizio della caccia organizzata con il sistema della battuta.
Art. 14
Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:
– tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L.
157/92 – L.R. 23/98);
– aree naturali protette (L. 394/91);
– zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
– misure di conservazione relative alle zone di protezione speciale (D. M. del 17 ottobre 2007);
– misure di tutela sanitarie stabilite dal D.A.I.S. in
attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine
nella regione Sardegna.
Art. 15
Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la
data di pubblicazione sul BURAS.
Oppi

Allegato

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