C.P.A. contro chiusura della caccia nel Comune di Calasetta – Ars Venandi

C.P.A. contro chiusura della caccia nel Comune di Calasetta

Franchi On Tour
14 Settembre 2012
24 Settembre 2012
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C.P.A. contro chiusura della caccia nel Comune di Calasetta

I sottoscritti Alessandro Fiumani, in qualità di Presidente Nazionale, e Marco Efisio Pisanu, in qualità
di Presidente Regionale dell’associazione Caccia Pesca Ambiente, in sigla C.P.A., in merito all’ordinanza in
oggetto esprimono forti dubbi sulla sua legittimità formulando le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto.
L’ordinanza de quo vieta l’attività venatoria in una parte rilevante del territorio comunale di Calasetta
e trova il suo fondamento in un potenziale pericolo all’incolumità delle persone, pertanto, in ragioni di
pubblica sicurezza. A tale riguardo facciamo notare che i riferimenti normativi più opportuni sarebbero stati
gli artt. 54 del TUEL ed 1 del R.D. 773/31 e non quelli presi a riferimento dal Sindaco.
Ma, a parere degli scriventi, la debolezza che risulta evidente è nelle motivazioni, infatti nella delibera si
legge che nella zona interclusa dal sindaco all’attività venatoria “ … sarebbe comunque oggettivamente
vietato l’esercizio dell’attività venatoria in ragione delle distanze di sicurezza minime stabilite dalla
normativa nazionale …”. A questo punto ci sfugge il senso dell’ordinanza che vieta la caccia in zona in cui la
stessa è già preclusa.
Altre, sempre a parere di chi scrive, sarebbero state le attività da porre in essere, come il richiedere
l’intervento degli Organi di vigilanza. Non si comprende il perché il Sindaco denunci nella sua ordinanza le
mancanze degli Enti in indirizzo per poi fare ricedere tale mancanza sui cacciatori.
Il potere di cui all’art. 54, comma 2 del D.lgs.vo 18/8/00 n.267 in base al quale in Sindaco, nella sua qualità di
ufficiale di Governo, “adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino
l’incolumità dei cittadini, è esercitabile solamente quando si tratti di affrontare situazioni eccezionali ed
imprevedibili, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare
i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico” (Cons. di Stato, sez. V, n.1678/03).
Tanto consentirebbe al sindaco di derogare alle ordinarie regole, anche in materia di competenza,
nella concorrenza dei presupposti indicati nella disposizione.
Dalla motivazione dell’ordinanza emerge, al contrario, che gli scopi perseguiti dal Sindaco non sono
tuttavia coerenti con quelli fissati dalla norma (Tar Piemonte n.88/06), posto che il pericolo paventato non
sussiste, per sua stessa ammissione, stante la preclusione esistente nella zona dell’attività venatoria.
Quanto al profilo del pericolo che minaccerebbe l’incolumità dei cittadini, che radicherebbe il potere
esercitato, lo stesso è desunto del tutto apoditticamente dalla concentrazione dei cacciatori nella zona e dal
mancato, sempre presunto, rispetto delle norme da parte degli stessi.
L’ordinanza è poi carente nel presupposto fondante e cioè l’urgenza; dato che il potere di emanare
ordinanze contingibili ed urgenti presuppone la necessità di provvedere con immediatezza al fine di porre
rimedio ad una situazione non ulteriormente procrastinabile, stante l’imprevedibilità ed eccezionalità della
stessa, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Ordunque, è
incontestato che nel caso che ci consta non sia dato assolutamente rilevare la sussistenza di detto presupposto.
Il presupposto della contingibilità ricorre, infatti, quando si è in presenza di un evento del tutto
abnorme, accidentale, eccezionale, del tutto inaspettato da parte dei consociati (cittadinanza). Caratteristica
che non riveste l’apertura della stagione venatoria.
Pertanto, la carenza è grave: l’ordinanza si fonda su presupposti carenti dei requisiti dell’urgenza
stante l’incontro che gli enti in indirizzo hanno già preventivato, come non sono “imprevedibili” visto che il
Sindaco li elenca puntualmente.
Infine, le ordinanze del Sindaco si caratterizzano per la loro temporaneità, anche perché è necessario
che l’ordinanza indichi un preciso termine finale. Si ritiene, pertanto, illegittimo il ricorso da parte del
Sindaco al potere di ordinanza contingibile ed urgente allorquando il provvedimento, in relazione alle sue
finalità, rivesta il carattere della continuità e stabilità di effetti, eccedendo le finalità del momento, ed appaia
destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi. Come nel caso de quo dove il sindaco
ha previsto come arco temporale di validità dell’ordinanza il termine della chiusura della caccia, pari a 5 mesi,
quindi tutta la stagione venatoria 2012-2013.
Alla luce delle considerazioni espresse i sottoscritti, nella qualità di responsabili nazionale e regionale
CHIEDONO
al Sindaco, in via di autotutela amministrativa, di revocare l’ordinanza n. 8809/12, e agli Enti in indirizzo di
porre in essere ogni provvedimento utile, per quanto di competenza, ad eliminare gli effetti dell’ordinanza, il
tutto entro l’apertura della stagione venatoria del 30 settembre c.a.
In attesa di riscontro, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, si porgono distinti saluti.

Il Presidente nazionale Il Presidente regionale
Avv. Alessandro Fiumani Marco Efisio Pisanu

***Così riceviamo e così pubblichiamo***

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